Nel mondo industriale l’utilizzo di Radiazioni Ionizzanti è largamente diffuso e variegato da sorgenti che richiedono semplici “Notifiche” ad impianti che richiedono Nulla Osta o Autorizzazioni. Per tali aspetti il Decreto Legislativo 101 del 2020 e s.m.i. è attualmente il decreto cui far riferimento. Il primo concetto da sfatare è che la Radioprotezione è avulsa dalla SICUREZZA SUL LAVORO; Dal 2020 con il Decreto Legislativo 101 il T.U. 81/08 e la radioprotezione lavorano in simbiosi e il Datore di Lavoro, Rspp, Dirigenti, Preposti, Lavoratori sono coinvolti pienamente nella gestione del Rischio Specifico Radiazioni Ionizzanti. In questo caso è OBBLIGATORIO che il Datore di Lavoro acquisisca PRIMA di iniziare le attività la Valutazione del Rischio e il Benestare dall’ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE. Come abbiamo iniziato a capire, la presenza di un impianto di ispezione che utilizzi Radiazioni Ionizzanti impone una serie di adempimenti a tutela della sicurezza dei lavoratori, pubblico, ambiente; Non avendo intenzione di affrontare tutti i possibili scenari mi limiterò a quello più semplice e diffuso: utilizzo di Rx per “ispezione”; Limitiamo ancor di più imponendo un’energia massima non superiore a 200kV in modo da rientrare nell’applicazione dell’articolo 46 del predetto decreto. Gli adempimenti possiamo classificarli grossolanamente in due categorie: – amministrativi – di sicurezza Nel seguito esaminiamo un elenco degli adempimenti da assolvere e che eventualmente possono essere oggetto di controllo da parte degli enti, coma ad esempio Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL, ASL, Vigili del Fuoco o Arpa) o altri enti cui è soggetta l’attività  … Quali sono i particolari cui bisogna porre attenzione? Quali sono le conseguenze? 1. NOTIFICA PRATICA Per le attività condotte con attrezzature radiologiche, trattasi di nuove installazioni o di una variazione, va eseguita la  “Notifica” da parte dell’interessato almeno 30 giorni prima dell’inizio della messa in funzione alle seguenti autorità competenti funzione di vigilanza: Copia della notifica protocollata dagli organi di vigilanza deve essere presente nella sede di lavoro o presso la sede legale; La notifica consiste nella trasmissione della documentazione tramite PEC agli enti territoriali: ASL, ITL, VVF, ARPA; La documentazione da trasmettere è composta da: – Notifica ex articolo 46 – Valutazione del Rischio ex art. 109 comma 2 La mancata notifica (Art. 46 comma 2) è punibile con l’arresto da tre mesi ad un anno o con un’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00 (Art. 2078 comma 2) 2. REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONI STRIMS I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN (Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare) e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazione e la quantità delle materie radioattive. La mancata attività prevede una sanzione amministrativa da euro 2.000 € a 6000 (Art. 218) 3. CESSAZIONE DELLA PRATICA Gli adempimenti necessari: 5. CESSAZIONE ATTIVITA’ In caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa: – Notifica – VARIAZIONE STRIMS – i registri vanno consegnati entro sei mesi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio che assicura la loro conservazione per cinque anni.
  1. INCARICO ed ACCETTAZIONE – ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE
Il datore di lavoro deve incaricare un Esperto di Radioprotezione con lettera di incarico all’esperto di radioprotezione e relativa dichiarazione di accettazione da parte dell’incaricato. Tale documento va conservata dal datore di lavoro ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza. La violazione degli obblighi è punibile con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da auro 5.000,00 ad euro 20.000,00 (Art. 211 comma 2).     2. La Valutazione del Rischio ex art. 109 comma 2 e le comunicazioni ex art. 109 comma 3 Prima dell’inizio delle pratiche richieste, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione contenente: Il datore di lavoro fornisce all’esperto di radioprotezione le informazioni necessarie in merito alla descrizione degli ambienti (impianti e processi che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti), l’elenco delle sorgenti di radiazioni che si impiegano, l’ organizzazione del lavoro e le mansioni cui sono adibiti i lavoratori. L’esperto è tenuto: La violazione degli obblighi e delle prescrizioni è punibile con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 (Art. 211 comma 3) Questa Valutazione del Rischio è la Valutazione del Rischio che il Datore di Lavoro acquisisce dall’Esperto di Radioprotezione e facendola propria è parte integrante del DVR aziendale; 3. NORME DI RADIOPROTEZIONE I datori di lavori e i preposti provvedono a individuare, delimitare, segnalare, classificare in zone e a regolamentare l’accesso ai macchinari nonché ad apporre segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio in punti ben visibili dello studio. L’esperto di radioprotezione è tenuto a verificare la presenza dei suddetti contrassegni sulle porte di ingresso ai macchinari e sui macchinari stessi. La mancata ottemperanza degli obblighi e delle prescrizioni prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 (Art. 211 comma 6). 4. COMPITI DELL’ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE L’esperto: La violazione degli obblighi e delle prescrizioni è punita con l’arresto da giorni quindici ad un mese o con l’ammenda da euro 300,00 ad euro 2.000,00 5. VARIE Sono altresì importanti e sottintesi: La violazione degli obblighi e delle prescrizioni è punita con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 La mancata elaborazione del DVR comporta la sospensione dell’attività e un ammenda al datore di lavoro da 1.228,50 euro a 2.457,02 euro La violazione degli obblighi comporta per datore di lavoro e dirigente arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 euro a 6.388,23 euro.