In questo articolo tratteremo della presenza di un impianto di radiologia nello studio odontoiatrico.
Senza affrontare nello specifico le definizioni e gli aspetti connessi alle figure presenti in studio ed ai principi che sottendono l’utilizzo di tali impianti.
La presenza di un impianto di radiologia complementare impone una serie di adempimenti a tutela della sicurezza del personale dello studio e dei lavoratori presenti a qualunque titolo, della popolazione e dei pazienti.

Adempimenti che possiamo dividere grossolanamente in due categorie:
– Amministrativi
– Di Sicurezza
tra questi ultimi sono sicuramente presenti le verifiche periodiche per:
– Radioprotezione
– “Controlli di qualità”

Nel seguito esaminiamo un elenco degli adempimenti da assolvere e che eventualmente possono essere oggetto di controllo da parte degli enti, coma ad esempio Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL, ASL) o altri enti cui è soggetta l’attività  …

Quali sono i particolari cui bisogna porre attenzione?
Quali sono le conseguenze?

1. NOTIFICA PRATICA
Per le attività condotte con attrezzature medico-radiologiche, trattasi di nuove installazioni o di una variazione nel numero di macchinari presenti, va fatta notifica da parte dell’interessato almeno 10 giorni prima dell’inizio della messa in funzione alle seguenti autorità competenti funzione di vigilanza:

Copia della notifica protocollata dagli organi di vigilanza deve essere presente nella sede di lavoro o presso la sede legale;
La notifica consiste nella trasmissione della documentazione tramite PEC agli enti territoriali: ASL, ITL, VVF, ARPA;
La documentazione da trasmettere è composta da:
– Notifica ex articolo 46
– Valutazione del Rischio ex art. 109 comma 2

La mancata notifica (Art. 46 comma 2) è punibile con l’arresto da tre mesi ad un anno o con un’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00 (Art. 2078 comma 2)

2. REGISTRAZIONE E COMUNICAZINOI STRIMS

I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN (Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare) e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazione e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successici alla data di inizio o cessazione della detenzione delle sorgenti.

La mancata attività prevede una sanzione amministrativa da euro 2.000 € a 6000 (Art. 218)

3. CESSAZIONE DELLA PRATICA (alienazione macchina radiogena)

Gli adempimenti necessari:

5. CESSAZIONE ATTIVITA’

In caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa:
– Notifica
– VARIAZIONE STRIMS
– i registri vanno consegnati entro sei mesi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio che assicura la loro conservazione per cinque anni.

  1. INCARICO ed ACCETTAZIONE – ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

Il datore di lavoro deve incaricare un Esperto di Radioprotezione con lettera di incarico all’esperto di radioprotezione e relativa dichiarazione di accettazione da parte dell’incaricato. Tale documento va conservata dal datore di lavoro ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza.

La violazione degli obblighi è punibile con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da auro 5.000,00 ad euro 20.000,00 (Art. 211 comma 2).

    2. La Valutazione del Rischio ex art. 109 comma 2 e le comunicazioni ex art. 109 comma 3

Prima dell’inizio delle pratiche richieste, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione contenente

Il datore di lavoro fornisce all’esperto di radioprotezione le informazioni necessarie in merito alla descrizione degli ambienti (impianti e processi che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti), l’elenco delle sorgenti di radiazioni che si impiegano, l’ organizzazione del lavoro e le mansioni cui sono adibiti i lavoratori.

L’esperto è tenuto:

La violazione degli obblighi e delle prescrizioni è punibile con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 (Art. 211 comma 3)

3. NORME DI RADIOPROTEZIONE

I datori di lavori e i preposti provvedono a individuare, delimitare, segnalare, classificare in zone e a regolamentare l’accesso ai macchinari nonché ad apporre segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio in punti ben visibili dello studio.

L’esperto di radioprotezione è tenuto a verificare la presenza dei suddetti contrassegni sulle porte di ingresso ai macchinari e sui macchinari stessi.

La mancata ottemperanza degli obblighi e delle prescrizioni prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 (Art. 211 comma 6).

4. COMPITI DELL’ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

L’esperto:

La violazione degli obblighi e delle prescrizioni è punita con l’arresto da giorni quindici ad un mese o con l’ammenda da euro 300,00 ad euro 2.000,00

5. VARIE

Sono altresì importanti e sottintesi:

La violazione degli obblighi e delle prescrizioni è punita con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00

La mancata elaborazione del DVR comporta la sospensione dell’attività e un ammenda al datore di lavoro da 1.228,50 euro a 2.457,02 euro

La violazione degli obblighi comporta per datore di lavoro e dirigente arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 euro a 6.388,23 euro.

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